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dal 1° gennaio 2019 sono in vigore le nuove modalità di pagamento disposte dal MEF. La novità prevista dal decreto del 28 dicembre 2018 stabilisce che per le fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre, il pagamento dell’imposta di bollo dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo, tramite addebito sul conto corrente o tramite il modello F24, sarà l’Agenzia delle Entrate a render noto l’importo dell’imposta dovuta, in base ai dati presenti nelle fatture elettroniche inviate allo SdI a partire dal 1° gennaio 2019.

Il pagamento del bollo per atti, documenti e registri emessi o utilizzati durante l’anno resta invece annuale e il versamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. deve essere assolto mediante versamento con modello F24, compilando la sezione Erario ed utilizzando il codice tributo 2501.

La regola generale prevede che l’imposta di bollo su una fattura sia dovuta in tutti i casi in cui tale documento preveda al suo interno un importo escluso, esente o fuori campo IVA per un valore superiore ad euro 77,47 (il classico caso è quello dei contribuenti minimi e forfettari). Tale regole non cambia per la fattura elettronica; quello che cambia è ovviamente la modalità di assolvimento, che nel caso delle fatture elettroniche è di tipo virtuale.

Bollo su fattura elettronica: quando è dovuto?

La regola generale prevede che l’imposta di bollo su una fattura sia dovuta in tutti i casi in cui tale documento preveda al suo interno un importo escluso, esente o fuori campo IVA per un valore superiore ad euro 77,47 (il classico caso è quello dei contribuenti minimi e forfettari). Tale regole non cambia per la fattura elettronica; quello che cambia è ovviamente la modalità di assolvimento, che nel caso delle fatture elettroniche è di tipo virtuale.

L’obbligo di versamento è previsto dal combinato disposto dei seguenti articoli:

  • articolo 6 della tabella allegata al dpr 642/1972 che prevede l’alternatività tra imposta di bollo e IVA;

  • articolo 13 della tariffa allegata al dpr 642/1972 che prevede l’imposta di bollo in misura fissa di 2 euro su fatture, note, conti e documenti simili.

Attenzione: tale obbligo vale anche nei confronti dei soggetti che non sono obbligati a ricevere fatture in formato elettronico. Per intenderci, le fatture emesse dai contribuente in regime forfettario ad un privato cittadino, ad esempio, devono comunque assolvere all’imposta di bollo, al di là della circostanza che tale cittadino conservi la copia di cortesia ovvero il file xml.

Sanzioni mancato pagamento imposta di bollo

Il mancato pagamento dell’imposta di bollo comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative da 1 a 5 volte l’imposta evasa per ogni fattura irregolare. Il riferimento normativo in questo caso è l’articolo 25 del d.p.r. 642/1972

Lo Studio Papalia rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti.

 

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